WEEE Annex
Allegato ai Termini ed alle Condizioni Generali
Italia
Il seguente allegato è parte dei termini e delle condizioni generali che disciplinano tutte le offerte online, le vendite e gli acquisti effettuati mediante il sito(i) web che attualmente si trova all’indirizzo https://store.acer.com/it-it/ (insieme ad ogni sito(i) successivo, il “Sito“).
DEFINIZIONI
I seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato:
- Direttiva RAEE: significa la Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012 sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ;
- RAEE o rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche: significa i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche come definito dall’articolo 3 (1)(e), essendo i rifiuti definiti dall’Articolo 3(1) della direttiva 2008/98/CE. L’Art 4, paragrafo 1, lett. e) del Decreto Legislativo No. 49/2014 ,che ha attuato tale direttiva, include tutte le componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore se ne disfi;
- AEE o apparecchiature elettrice ed elettroniche: significa apparecchiature elettrice ed elettroniche come definito dall’articolo 3 (1)(a) della Direttiva RAEE e attuato, secondo la legge italiana, dall”Articolo 4, paragrafo 1, lett. a) del Decreto Legislativo No. 49/2014 essendo “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
- RAEE provenienti da nuclei domestici: significa RAEE provenienti da nuclei domestici come definito dall’Articolo 3(1)(h) della Direttiva RAEE e attuato, secondo la legge italiana, dall’Articolo 4, paragrafo 1, lett. l) del Decreto Legislativo No. 49/2014, essendo “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale o di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici”. “Sono qualificati come RAEE professionali, i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui all’Articolo 4, paragrafo 1, lett. l) “;
- Produttore: significa qualsiasi persona fisica o giuridica come definito dall’Articolo 3 (1)(f) della Direttiva RAEE e attuato, secondo la legge italiana, dall’Articolo 4, paragrafo 1, lett. g) del Decreto Legislativo No. 49/2014.
- Distributore: significa qualsiasi persona fisica o giuridica come definito dall’Articolo 3 (1)(g) della Direttiva RAEE e attuato, secondo la legge italiana, dall’Art. 4, paragrafo 1, lett.h) del Decreto Legislativo No. 49/2014, essendo: “qualsiasi persona fisica o giuridica che operando nella catena d’approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un’AEE.
- La regolamentazione RAEE italiana significa la regolamentazione nazionale prevista dal Decreto Legislativo No. 49/2014 attuativo della Direttiva RAEE nel quadro giuridico italiano.
AMBITO D’APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO D’INFORMAZIONE
L’informazione prevista di seguito si applica dal 15 Agosto 2018 a tutte le AEE, se non escluse dall’Articolo 2 (3) della Direttiva RAEE così come attuata, secondo la legge italiana, dall’Articolo 2, paragrafo 1, lett. b) del Decreto Legislativo No. 49/2014.
INFORMAZIONE PER L’UTILIZZATORE DELLE AEE
Ai sensi dell’Art. 26 del Decreto Legislativo No. 49/2014 al produttore e al distributore è richiesto di adottare tutte le misure appropriate al fine d’informare gli utilizzatori di AEE domestiche con riguardo a:
- l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;
- i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità e le modalità di consegna al distributore del RAEE equivalente all’atto dell’acquisto di una nuova AEE ai sensi dell’Articolo 11, paragrafo 1 del Decreto Legislativo No. 49/2014;
- gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle AEE;
- il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;
- il simbolo del bidone crociato e il suo significato
- Ai sensi dell’Art. 11, paragrafo 1, del Decreto Legislativo no. 49/14, il produttore e il distributore offrono, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente.
Ai sensi dell’Art. 22, paragrafo 2, del Decreto Legislativo no. 49/14, ai distributori è richiesto d’indicare chiaramente: (i) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l’utilizzatore finale può conferire gratuitamente i propri RAEE; e (ii) le modalità di ritiro gratuito presso lo stesso luogo di consegna.